La Legge di Stabilità ha prorogato per l'ennesima volta le detrazioni fiscali del 65% per l'efficienza energetica negli edifici. Si potrà accedere per tutto il 2016 al popolare incentivo noto anche come ecobonus, che restituisce in 10 anni, tramite detrazione dall'Irpef o dall'Ires, il 65% di quanto speso per migliorare l'isolamento di casa, installare pompe di calore, caldaie a condensazione, impianti di solare termico e realizzare diversi altri interventi.
La Stabilità 2016 ha prorogato anche le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni e altri interventi (tra cui l'installazione di impianti di fotovoltaico domestici) e il bonus mobili: abbiamo pubblicato le guide aggiornate al 2016 (vedi alla fine dell'articolo).
Le novità: domotica, credito cedibile e case popolari
La Legge di Stabilità 2016 ha esteso l'incentivo anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di “dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative”. Leggasi termostati e altri dispositivi di domotica.
Altra novità è la possibilità per gli interventi su parti comuni dei condomini di cedere l’ecobonus alle aziende che fanno i lavori - “i fornitori” del servizio nel testo - in cambio di uno sconto. In questo modo si permette anche agli inquilini incapienti di sfruttare le detrazioni. Le modalità operative della cessione dovranno essere chiarite dall’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento da emanarsi entro il 1° marzo 2016: probabilmente il credito si potrà cedere non solo alle imprese, ma anche ai professionisti tecnici.
Ultima estensione: la legge di Stabilità stabilisce che le detrazioni siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Chi può beneficiare dell'incentivo
Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale purché siano soggetti al pagamento dell'Ires (dunque, non i Comuni ad esempio).
Possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; i familiari del possessore.
Come detto, dal 1° gennaio 2016 sono ammessi anche gli Istituti autonomi per lecase popolari.